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Proroga scadenze R.C.Auto

Si comunica che il D.L. 18 del 17 marzo 2020 all'art. 125 comma due estende i consueti 15 giorni di mora contrattuale a 30 giorni.
Pertanto la copertura R.C.Auto (solo la garanzia R.C.Auto e non le altre garanzie presenti in polizza !) ha efficacia sino alle ore 24 del trentesimo giorno successivo la scadenza contrattuale, ovvero sia della scadenza annuale del contratto che quella infrannuale (rata intermedia).
I nostri uffici rimangono a disposizione per qualsiasi cosa.

Pubblicato il 20/03/2020

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