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ADR: pioggia di proroghe per validità internazionale di certificati autisti, cisterne e veicoli
Erano giorni, se non settimane che il settore del trasporto delle merci
pericolose guardava con insistenza a oltre frontiera.
Perché malgrado a livello
nazionale fossero state prorogate alcune scadenze, a livello internazionale
esisteva il concreto rischio di vedersi comminata una sanzione
proprio per la perdita di validità di alcune certificazioni.
Parliamo in
particolare della scadenza di validità dei corsi di aggiornamento per gli
autisti ADR e per i consulenti per la sicurezza delle merci pericolose e,
inoltre, dei certificati di omologazione di veicoli e cisterne.
Ecco perché è stato accolto con soddisfazione l’annuncio dato dal ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti di aver sottoscritto alcuni Accordi
Multilaterali che riguardano proprio il settore del trasporto delle merci
pericolose sia su strada che su ferrovia, promossi dai Paesi firmatari ADR e
RID.
Vediamo quali certificazioni interessano, tenendo presente che,
ovviamente, le altre disposizioni ADR vanno comunque rispettate.
M324 e RID 1/2020: certificati di formazione professionale di autisti
ADR
Con l’Accordo M324 è stata prolungata fino al 30 novembre 2020 la
validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in
scadenza tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020.
Ciò significa che gli
autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti
gli Stati contraenti l’ADR sottoscrittori dell’accordo.
Stesso discorso vale anche
per i certificati del Consulente per la Sicurezza del trasporto di merci
pericolose in scadenza tra marzo e novembre e la cui validità viene posticipata
al 30 novembre 2020.
M325 e RID 2/2020: certificati di approvazione dei veicoli ADR
L’Accordo M325 prolunga invece fino al 30 agosto 2020 la validità dei
certificati di approvazione dei veicoli ADR in scadenza tra il 1° marzo e
il 1° agosto 2020.
Di conseguenza i veicoli potranno circolare in tutti gli Stati
contraenti l’ADR che hanno sottoscritto l’Accordo.
Le ispezioni tecniche
necessarie per ottenere il certificato di approvazione dovranno essere svolte
prima del 1° settembre 2020.
Controlli intermedi e periodici sulle cisterne ADR e RID
Gli Accordi M325 e RID 2/2020 prolungano al 30 agosto 2020 la validità di
tutte le ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne in scadenza
tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020.
E quindi in questo caso il nulla osta a
circolare in tutti i Paesi contraenti l’ADR e il RID che hanno siglato
rispettivamente questi due Accordi interessa le cisterne.
Anche in questo caso
i controlli intermedi o periodici andranno svolti prima del 1° settembre 2020.
M326 e RID 3/2020: controlli su recipienti a pressione e criogenici
chiusi
Gli Accordi M326 e RID 3/2020 fanno ∫, il riempimento e il trasporto di recipienti
a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e
che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato
numero di gas.
Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i numeri: UN1002, UN 1013,
UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.
Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i numeri: UN 1073, UN
1963, UN 1977.
Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la dicitura: «∫)» o
«Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (RID 03/2020)».
M327 e RID 4/2020: controlli cisterne mobili e contenitori gas a
elementi multipli “UN”
Gli Accordi M327 e RID 4/2020 prorogano al 31 agosto 2020 la validità di
tutti i controlli periodici e o intermedi delle cisterne mobili e dei
contenitori gas a Elementi Multipli (CGEM) “UN”, di cui al Capitolo 6.7 ADR o
RID, in scadenza tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020.
Lo speditore dovrà
riportare nel Documento di trasporto la dicitura: «Trasporto in conformità
con l'1.5.1 ADR (M327)» o «Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (RID
04/2020)».
Fonte: www.uominietrasporti.it
Pubblicato il 06/04/2020
